premio di maggioranza

I veri difetti dell’Italicum

Legge elettorale

Pubblicato su: http://lacnews24.it/10019/la-riflessione/i-veri-difetti-dell-italicum.html

A mio parere, ed al netto delle tante cose dette (anche a sproposito) in questi giorni, la nuova legge elettorale definita, in omaggio al provinciale vezzo del latinorum di questi anni Italicum, presenta soprattutto due difetti di fondo che, nonostante alcuni notevoli miglioramenti rispetto alla sua prima versione, ne mettono in dubbio la costituzionalità di alcune sue parti.

Quando parlo di costituzionalità mi riferisco ai rilievi già avanzati dalla Consulta nella sua sentenza del 4 dicembre 2013 con la quale è stato abrogato il famigerato porcellum. Continua a leggere

GRAZIE AD ENZA BRUNO BOSSIO PER LA SUA POSIZIONE SULL’ITALICUM

Enza 8 (2)

Sono troppo amico di Enza perché queste mie parole non sembrino condizionate da affetto e vicinanza. E tuttavia mi sentirei omissivo se oggi non la ringraziassi pubblicamente per la posizione da lei assunta in merito alla riforma della legge elettorale.

L’Italicum è pessimo e presenta gli stessi difetti del porcellum.

Se non verrà corretto in alcuni dei suoi punti più controversi (premio di maggioranza, soglie di accesso e liste bloccate) resta esposto a seri rischi di incostituzionalità. Renzi fa bene ad accelerare ma la democrazia è cosa troppo seria per gestirla con fretta e superficialità. Pesa poi l’ipoteca berlusconiana su tutto l’impianto che sacrifica la rappresentatività al populismo. Queste cose le sanno tutti, dentro e fuori il parlamento. Enza ha avuto il coraggio di essere coerente con quello che dice, anche al di là di schieramenti interni ed esterni. Al suo posto, io militante storico educato nei partiti-chiesa, non so se avrei avuto il suo stesso coraggio. Per questo la ringrazio.

Sulla legge elettorale evitiamo furbizie riproponendo le liste bloccate

Urna elettorale

La sentenza della Corte Costituzionale è chiara. Sono incostituzionali sia il premio di maggioranza che distorce il principio democratico per il quale è possibile trasformare “una formazione che ha conseguito una percentuale pur molto ridotta di suffragi in quella che raggiunge la maggioranza assoluta dei componenti dell’assemblea” , sia le liste bloccate che impediscono all’elettore di scegliere il proprio rappresentante.

“Non c’è”, infatti, (cito ancora testualmente la sentenza) “un modello di sistema elettorale imposto dalla Carta costituzionale, in quanto quest’ultima lascia alla discrezionalità del legislatore la scelta del sistema che ritenga più idoneo ed efficace in considerazione del contesto storico. Il sistema elettorale, tuttavia, pur costituendo espressione dell’ampia discrezionalità legislativa, non è esente da controllo, essendo sempre censurabile in sede di giudizio di costituzionalità quando risulti manifestamente irragionevole”.

Stando così le cose la Corte non poteva che limitarsi a cassare le parti della legge palesemente incostituzionali perché altrimenti si sarebbe appropriata di prerogative legislative che non le competono. Le leggi le fa il parlamento, che ne ha, come è stato ribadito ancora una volta dalla stessa Corte, la piena legittimità e, anzi, il dovere.

In questo contesto va anche lettala questione relativa alle liste bloccate perché con il “porcellum” veniva a verificarsi “la circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione” mancasse “il sostegno della indicazione personale dei cittadini che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione. Simili condizioni di voto, che impongono al cittadino, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in ragione della posizione in lista, a diventare deputati o senatori, rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali)”.

In questa parte molti commentatori hanno voluto leggere un via libera a modelli elettorali di altri paesi, quello spagnolo e tedesco per intenderci, dove le liste bloccate esistono pur essendo molto corte (Spagna) e riferite a circoscrizioni assai piccole o limitate ad una parte degli eleggibili (Germania) essendo gli altri deputati eletti in collegi uninominali. In entrambi i casi i nomi dei candidati sono riportati sulla scheda.

Insomma, la tentazione che si possano riproporre, in forme più “potabili” le liste bloccate, cioè liste più corte ma pur sempre di nominati per essere espliciti, è assai forte. Ed è qui, che a mio parere i cittadini devono vigilare.

Perché se è vero che in Spagna e in Germania esistono liste bloccate è anche vero che in quei Paesi è cresciuta in questi anni l’insofferenza contro quelle leggi elettorali che non consentono il voto diretto al parlamentare da parte dell’elettore.

Non si comprende perché, dunque, dovremmo imitare sistemi elettorali che in quegli stessi paesi sono sottoposti a forti critiche e richieste di revisione. Senza contare che si trascura di dire che già nel sistema spagnolo, per quanto riguarda la parte elettiva del Senato (l’altra parte è delegata delle autonomie locali)  sono previste le preferenze. I senatori spagnoli, infatti, sono eletti con il meccanismo del voto limitato, vale a dire che gli elettori, se gli eleggibili in una circoscrizione sono, ad esempio, 4 ne possono votare fino ad un massimo di  tre.

Riproporre nella nuova legge elettorale le liste bloccate sarebbe dunque un errore che non farebbe che alimentare la contestazione antipolitica, perché farebbe rientrare dalla finestra ciò che si è cercato di cacciare via dalla porta, vale a dire un parlamento di “nominati”.

Ecco perché la nuova legge elettorale, anche (e io dico soprattutto) su questo punto non può permettersi furbizie che non farebbero che alimentare l’insofferenza dei cittadini.

Le uniche due forme nelle quali l’elettore può scegliere direttamente il proprio rappresentante sono la preferenza e il collegio uninominale. Personalmente preferisco la prima, soprattutto la doppia preferenza di genere che consente alle donne di poter concorrere alla pari degli uomini alla possibilità di essere elette. Ma le forme per garantire questo diritto di scelta degli elettori possono essere diverse, anche guardando all’Europa con occhi meno strabici di quanto spesso si fa (la non citazione del metodo di elezione del Senato spagnolo è, a mio parere, emblematica).

Le forze politiche in parlamento ne scelgano uno, ma decidano, perché fare una buona legge elettorale rappresenta un passo fondamentale anche se non sufficiente per dare finalmente un nuovo assetto alla democrazia italiana.

Perché la decisione della Consulta sul porcellum è ineccepibile

L'Ora della Calabria

Pubblicato su Portale de “L’Ora della Calabria” il 6 dicembre 2013

La decisione della Corte Costituzionale è assolutamente ineccepibile e non ci voleva uno scienziato del diritto per prevedere come sarebbe finita. Nei giorni scorsi torme di “costituzionalisti da bar dello sport” si sono prodigati nel tentativo di prefigurare scenari che in realtà corrispondevano solo alla volontà che nulla cambiasse. Ed in effetti il porcellum è stato, in questi anni, come quella donnaccia che tutti disprezzavano in pubblico di giorno e che di notte tutti andavano a trovare di nascosto.

Oggi, a mente fredda, si può valutare fino in fondo la portata della decisione della Corte cercando di rispondere ad alcune domande che pure emergono in queste ore e che tendono a ridurre la sentenza ad una dimensione politica che invece, oggettivamente, non ha.

Prima questione: il premio di maggioranza. Che un premio di maggioranza assegnato alla coalizione o lista che conseguiva la maggioranza relativa dei voti validi senza una soglia minima per potervi accedere fosse incostituzionale era ed è abbastanza evidente.

Un sistema simile poteva aver senso in un quadro politico almeno all’80% bipolare (ed è stato così fino al 2008) ma risulta assolutamente antidemocratico in una situazione nella quale le coalizioni sono più di due, come si è evidenziato in questa legislatura con tre coalizioni-liste che hanno preso ciascuno un terzo dei voti validi, più una quarta che ha preso un decimo ed il premio di maggioranza alla Camera è stato assegnato alla coalizione che ha prevalso sulle altre per appena 300mila voti. In buona sostanza prende il premio chi ha preso poco più di un terzo dei voti dei cittadini e il restante 70% rimane in minoranza pure essendo oltre la maggioranza assoluta. Si aggiunga poi che il premio di maggioranza su base regionale del Senato non ha dato in quella camera nessuna maggioranza ed ha determinato la condizione di stallo che ha portato alla situazione attuale. Neanche il primo governo Mussolini aveva avuto il coraggio di introdurre un premio di maggioranza così abnorme senza una soglia minima (fissata nel 1924 al 25 %).

Un premio di maggioranza ha senso e si motiva per una coalizione o una forza che abbia superato almeno il 40% dei voti validi, quindi una maggioranza relativa sufficientemente consistente per definire la volontà prevalente dell’elettorato, altrimenti lede il principio fondamentale secondo il quale in democrazia governa la maggioranza.

Seconda questione: le liste bloccate. Anche sulla incostituzionalità delle liste bloccate non possono esserci molti dubbi: gli art. 56 e 58 della Costituzione, infatti, stabiliscono chiaramente che deputati e senatori sono eletti a “suffragio universale e diretto”. Significa che è l’elettore che elegge direttamente il proprio rappresentante, se l’italiano non è un’opinione. Mi sapete dire, invece, in quale modo gli elettori potevano esercitare questo diritto costituzionale ? Con il porcellum, infatti, all’elettore era consentita soltanto la ratifica di una decisione presa a priori dal compilatore della lista che assegnava le posizioni “eleggibili”. Senza contare che, con il meccanismo delle diverse candidature in più circoscrizioni e le opzioni successive degli eletti, l’elettore non decideva neppure che quella lista, con quella composizione, fosse effettivamente quella eletta nella sua circoscrizione.

Le liste bloccate, d’altro canto è in contrasto anche con l’articolo 67 della Costituzione secondo il quale “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”. Come poteva esercitare questa funzione di rappresentanza e questa libertà di mandato il parlamentare la cui elezione non dipendeva dai cittadini-elettori ma dal compilatore della sua lista ?

Terza questione: il voto a maggioranza sulla norma delle liste bloccate. La Corte Costituzionale,  a quanto emerge sia dal comunicato finale che da successivi interventi di insigni costituzionalisti, non si è divisa sulla incostituzionalità delle liste bloccate che è invece altrettanto chiara come quella del premio di maggioranza, ma sulla opportunità di intervenire su un punto che, nei fatti, avrebbe dato alla Corte un potere “attivo e positivo” di intervento su una legge, potere che spetta esclusivamente al legislatore.

Per lo stesso motivo non poteva valere la tesi della cosiddetta “reviviscenza” della legge precedente, il cosiddetto mattarellum perché sulla questione la Corte si era già espressa dichiarando inammissibili i referendum di appena un anno e mezzo fa che avevano raccolto oltre un milione e mezzo di firme e che si ponevano appunto questo obiettivo.

Una consolidata giurisprudenza in materia elettorale, infatti,  nega la possibilità di abrogazioni totali e il ripristino di norme precedenti, poteri che appartengono soltanto, è bene ribadirlo, al legislatore. Gli interventi in materia elettorale di organi come la Corte Costituzionale (così come i referendum popolari abrogativi), possono riguardare singole parti, fermo restando che ciò che resta deve essere comunque una legge funzionante di cui il corpo elettorale possa servirsi in ogni momento. Nessuna democrazia può, infatti, restare anche un secondo senza una legge che regola l’elezione dei propri organi rappresentativi.

Alla fine, dunque, i Supremi Giudici sono pervenuti, sia pure a maggioranza, alla decisione che un intervento su questo punto avrebbe semplicemente ripristinato la vecchia norma, valida fino al ’94, della preferenza, una norma che, del resto, resta attiva ed operante in altri livelli istituzionali (Comuni, Regioni, elezioni per il Parlamento Europeo). Ciò che resta, in attesa della pubblicazione della sentenza fra qualche settimana, è, dunque, un sistema elettorale proporzionale puro con preferenza unica. Né più e né meno che la legge con la quale l’Italia ha votato dal 1946 al 1994.

Quarta questione. Gli effetti della sentenza. Dunque, se il porcellum è illegittimo sono anche illegittimi i parlamenti eletti dal 2006 ad oggi e tutte le leggi e provvedimenti emanati in questo periodo ? Assolutamente no e lo sa bene anche chi utilizza questo argomento in queste ore per bassa polemica politica. Come diceva giustamente Michele Ainis in un suo editoriale di poche ore prima della sentenza, se una legge vieta la fecondazione assistita dovremmo forse uccidere il bambino nato con l’applicazione di una legge dichiarata illegittima ?

La stessa Corte sottolinea, nello scarno comunicato di ieri, che il Parlamento può operare ed “approvare nuove leggi nel rispetto dei principi costituzionali”. Vuol dire che il Parlamento è assolutamente legittimato nelle sue funzioni costituzionali.

Quinta questione. Perché la Corte Costituzionale non è intervenuta prima ? Semplicemente perché non ne era stata investita. In Italia (come in altri paesi, del resto) la Corte interviene su ricorso di organi e non di comuni cittadini. E’ stata la tenacia di alcuni ricorrenti che sono arrivati sino in Cassazione (e poi quest’ultima ha “girato” il ricorso alla Corte Costituzionale) a portare a questa sentenza che è certamente storica. E dobbiamo tutti ringraziarli.

Conclusioni. La sentenza della Consulta è, dunque, assolutamente ineccepibile. Essa non si è assunta la responsabilità di “fare” una nuova legge né ha fatto rivivere una legge abrogata semplicemente perché non ne aveva il potere, potere che appartiene soltanto al legislatore. Si è limitata soltanto a cassare la legge esistente delle norme costituzionalmente illegittime. Ora spetta al legislatore ed alla politica fare una nuova legge elettorale che risponda ai principi fondamentali delle democrazie moderne: rappresentatività dei cittadini e dei territori e governabilità.

Resta solo l’amara considerazione che si è perso fin troppo tempo e il solco della politica rispetto al comune sentire dei cittadini si è ulteriormente approfondito.

Cosenza, li 5 dicembre 2013

Gabriele Petrone

 

Legge elettorale: non tirare la giacca alla Corte Costituzionale con giochini da tre carte.

Corte Costituzionale

E’ assai probabile che domani la Corte Costituzionale rinvii di qualche settimana la sua decisione sul famigerato porcellum. Nel frattempo, sul web e qua e là sui giornali si susseguono congetture e previsioni sulle possibili decisioni, alcune assai fantasiose e tendenti ad affermare la voglia vera di non cambiare nulla.

Per quanto mi riguarda ritengo che la Corte farà soltanto il suo mestiere e laddove entrerà nel merito non credo che assumerà posizioni pilatesche. E’ proprio per questi motivi che trovo assai discutibili quelle congetture di cui sopra.

Tra queste la più “interessata” è quella che sostiene che la Corte dichiarerà incostituzionale il solo premio di maggioranza e non le liste bloccate.

Questa posizione, proveniente dal fronte sotterraneo a tutte le forze politiche ostile nei fatti, pur tra mille roboanti dichiarazioni di principio, alla riforma del “porcellum”, trascura di dire che gli art. 56 e 58 della Costituzione, stabiliscono chiaramente che deputati e senatori sono eletti a “suffragio universale e diretto”. Significa che è l’elettore che elegge direttamente il proprio rappresentante, se l’italiano non è un’opinione.

Mi sapete dire, invece, in quale modo oggi gli elettori possono esercitare questo diritto costituzionale ? Con il “porcellum”, infatti, l’elettore si limita a ratificare una decisione presa a priori dal compilatore della lista. Senza contare che, con il meccanismo delle diverse candidature in più circoscrizioni e le opzioni successive degli eletti, l’elettore non decide neppure che quella lista, con quella composizione, sarà effettivamente quella eletta nella sua circoscrizione.

D’altro canto come si concilia la lista bloccata con l’articolo 67 della Costituzione secondo il quale “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato” ?

Né vale il paragone con altri paesi europei dove sono presenti liste bloccate, perché dovunque il nome dei candidati compare sulla scheda e sono riferiti o a collegi uninominali o plurinominali con liste assai brevi in circoscrizioni molto ristrette.

Insomma, la si smetta di prendere in giro il popolo e si lasci lavorare la Corte che di certo ne sa più di tanti costituzionalisti da bar dello sport che popolano il nostro dibattito pubblico.

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